Articolo 166. Effetti della sospensione. La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.
La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sè sola, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione, nè d’impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, nè per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.
Articolo così sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.