Art. 164 c.p. Codice Penale

Articolo 164. Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena. La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’Articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice, nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163 (1).

Articolo così sostituito dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 1976, n. 95, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma di questo articolo nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall’Articolo 163 del codice penale.


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