Art. 133 bis c.p. Codice Penale

Articolo 133 bis. Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria. Nella determinazione dell’ammontare della multa o dell’ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall’articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice può aumentare la multa o l’ammenda stabilita dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.


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