Articolo 113. Cooperazione nel delitto colposo. Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.
La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell’articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell’articolo 112.
Attenzione: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli art. di qualsiasi codice legale in Italia:

Articoli simili
Potrebbero interessare anche i seguenti testi correlati a "Articolo 113"
Articolo 434
Articolo 1546
Articolo 754
Articolo 2
Articolo 2172
Stampa
Invia
Facebook



Aggiungi ai Preferiti
Facebook
Twitter

