Articolo 11. Rinnovamento del giudizio. Nel caso indicato nell’Articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato anche se sia stato giudicato all’estero.
Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all’estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.