Art. 11 c.p. Codice Penale

Articolo 11. Rinnovamento del giudizio. Nel caso indicato nell’Articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato anche se sia stato giudicato all’estero.

Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all’estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.


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