Art. 108 c.p. Codice Penale

Articolo 108. Tendenza a delinquere. È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l’incolumità individuale, anche non preveduto dal capo I del titolo XII del libro II di questo codice, il quale, per sè e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell’indole particolarmente malvagia del colpevole.

La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall’infermità preveduta dagli artt. 88 e 89.


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