Art. 51 c.d.c. Codice del Consumo

Articolo 51. Campo di applicazione.

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:

a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali e’ riportato nell’allegato I;

b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;

d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;

e) conclusi in occasione di una vendita all’asta.


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