Art. 969 c.c. Codice Civile

Articolo 969. Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico un anno prima del compimento del ventennio (2720).

Per atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione (2699, 2702). Le spese dell’atto sono a carico del concedente.


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