Art. 959 c.c. Codice Civile

Articolo 959. L’enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo (820 e seguente), sul tesoro (932) e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali (840).

Il diritto dell’enfiteuta si estende alle accessioni (817 e seguenti, 934 e seguenti, 2810).


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