Articolo 958. L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo (2815).
L’enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.
Articolo 958. L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo (2815).
L’enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.
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