Articolo 946. Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonato l’antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.
NOTA Articolo così sostituito dall’Articolo 3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.