Art. 943 c.c. Codice Civile

Articolo 943. Il terreno che l’acqua copre quando essa è all’altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché il volume dell’acqua venga a scemare.

Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l’acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.


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