Articolo 90. Con il decreto di cui all’Articolo 84 il tribunale o la corte di appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
Art. 90 c.c. Codice Civile
Art. 89 »
« Art. 93
Ricerca nell'ordinamento giuridico
Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia: