Art. 851 c.c. Codice Civile

Articolo 851. Il consorzio indicato dall’articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento (854 e seguenti).

Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi


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