Art. 834 c.c. Codice Civile

Articolo 834. Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità (Costit. 42, 43).

Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.


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