Articolo 824. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’Articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.
Articolo 824. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’Articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.
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