Art. 809 c.c. Codice Civile

Articolo 809. Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’Articolo 769 (1237, 1411, 1875, 1920), sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli (800 e seguenti), nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari (553 e seguenti).

Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell’Articolo 770 e aquelle che a norma dell’Articolo 742 non sono soggette a collazione.


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