Art. 80 c.c. Codice Civile

Articolo 80. Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto (785, 2694).

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’e avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.


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