Art. 797 c.c. Codice Civile

Articolo 797. Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l’evizione che questi può soffrire delle cose donate (1483 e seguenti), nei casi seguenti (168, 180):

l) se ha espressamente promesso la garanzia;

2) se l’evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;

3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria (770), nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell’ammontare degli oneri o dell’entità delle prestazioni ricevute dal donante.


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