Art. 786 c.c. Codice Civile

Articolo 786. La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l’istanza per ottenere il riconoscimento (att. 2-3). La notificazione produce gli effetti indicati dall’ultimo comma dell’Articolo 782.

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti (820) maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.


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