Art. 776 c.c. Codice Civile

Articolo 776. La donazione fatta dall’inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d’inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata (799, 1442) se fatta dopo che è stato promosso il giudizio d’inabilitazione (427).

Il curatore dell’inabilitato per prodigalità (415) può chiedere l’annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all’inizio del giudizio d’inabilitazione.


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