Articolo 744. Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario (1256).
Art. 744 c.c. Codice Civile
Art. 743 »
« Art. 745
Ricerca nell'ordinamento giuridico
Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia: