Art. 710 c.c. Codice Civile

Articolo 710. Su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

L’autorità giudiziaria, prima di provvede re, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti (Cod. Proc. Civ. 750).


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