Art. 706 c.c. Codice Civile

Articolo 706. Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni all’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’Articolo 733.

Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.


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