Art. 68 c.c. Codice Civile

Articolo 68. Il matrimonio contratto a norma dell’Articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo (128).

La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio (117).


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