Articolo 678. Quando a più persone è legato un usufrutto (978) in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto (982).
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.