Art. 643 c.c. Codice Civile

Articolo 643. Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente (462). A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l’amministratore dell’eredità è una persona diversa.

Se è chiamato un concepito (462), l’amministrazione spetta al padre e, in mancanza di questo, alla madre (320).


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