Articolo 642. L’amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione (688 e seguenti), ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l’erede condizionale vi è il diritto di accrescimento (674 e seguenti).
Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l’amministrazione spetta al presunto erede legittimo (565).
In ogni caso l’autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.