Art. 64 c.c. Codice Civile

Articolo 64. Se non v’e stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell’Articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell’Articolo 58.

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l’inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).

Parimenti devono far precedere l’inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’Articolo 60.


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