Articolo 64. Se non v’e stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell’Articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell’Articolo 58.
Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l’inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Parimenti devono far precedere l’inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’Articolo 60.