Art. 62 c.c. Codice Civile

Articolo 62. La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’Articolo 60 può essere domandata quando non si e potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell’atto di morte.

Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell’Articolo 50.

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l’istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l’assenza dello scomparso (49 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 726).


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