Art. 616 c.c. Codice Civile

Articolo 616. Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli artt. 611 e 615.

Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni.

Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli artt. 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.

Il testamento è annotato sul giornale di rotta (Cod. Nav. 772, 888).


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