Art. 58 c.c. Codice Civile

Articolo 58. Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, il tribunale competente secondo l’Articolo 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’Articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia.

In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell’assente.

Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.


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