Art. 579 c.c. Codice Civile

Articolo 579. Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne genitori, sopravvive il coniuge, l’eredità si devolve per intero al medesimo.

Se vi sono genitori, l’eredita è devoluta per due terzi al coniuge e per l’altro terzo ai genitori (538).


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