Art. 561 c.c. Codice Civile

Articolo 561. Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’Articolo 2652. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri (2683, 2690).

I frutti (820) sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale (1148).


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