Art. 555 c.c. Codice Civile

Articolo 555. Le donazioni (809, 1923), il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre (172), sono soggette a riduzione fino alla quota medesima (att. 135).

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.


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