Art. 530 c.c. Codice Civile

Articolo 530. Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del pretore (Cod. Proc. Civ. 783).

Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli artt. 498 e seguenti (att. 134-2).


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