Art. 523 c.c. Codice Civile

Articolo 523. Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione (688) e se non ha luogo il diritto di rappresentazione (4672), la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’Articolo 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’Articolo 677.


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