Art. 509 c.c. Codice Civile

Articolo 509. Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l’erede incorre nella decadenza dal beneficio d’inventario (Cod. Civ. 493, 494, 505), ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere (Cod. Civ. 505 4° comma), il tribunale (*) del luogo dell’aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l’erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l’incarico di provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli artt. 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere.

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni (att. 52, 53), annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell’Articolo 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili (Cod. Civ. 2663).

L’erede perde l’amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l’erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari (Cod. Civ. 2644).

(*) Parola così sostituita dall’art.144, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.


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