Art. 508 c.c. Codice Civile

Articolo 508. Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale (*) del luogo dell’aperta successione, su istanza dell’erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d’ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli artt. 498 e seguenti (Cod. Civ. 1387).

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni (att. 52, 53).

Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione (Cod. Civ.499 2° comma), spettano all’erede, salva l’azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell’Articolo 502.

(*) Parola così sostituita dall’art.144, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.


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