Art. 495 c.c. Codice Civile

Articolo 495. Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’Articolo 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando creditori o legatari non si oppongono (Cod. Civ. 498, 2906) ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’Articolo 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità (Cod. Civ. 2741, 2830).

Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore (Cod. Civ. 649), nei limiti del valore del legato.

Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto (Cod. Civ. 2934 e seguenti).


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