Art. 493 c.c. Codice Civile

Articolo 493. L’erede decade dal beneficio d’inventario (Cod. Civ. 494, 505, 509, 564), se aliena o sottopone a pegno (Cod. Civ. 2784 e seguenti) o ipoteca (Cod. Civ. 2808 e seguenti) beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l’autorizzazione scritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti).

Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario.


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