Articolo 489. I minori, gli interdetti e gli inabilitati (Cod. Civ. 414 e seguente) non s’intendono decaduti dal beneficio d’inventario (Cod. Civ. 471, 472), se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione (Cod. Civ. 431), qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.
Attenzione: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli art. di qualsiasi codice legale in Italia:

Articoli simili
Potrebbero interessare anche i seguenti testi correlati a "Articolo 489"
Articolo 1692
Articolo 838
Articolo 2838
Articolo 463
Articolo 1121
Stampa
Invia
Facebook



Aggiungi ai Preferiti
Facebook
Twitter

