Art. 489 c.c. Codice Civile

Articolo 489. I minori, gli interdetti e gli inabilitati (Cod. Civ. 414 e seguente) non s’intendono decaduti dal beneficio d’inventario (Cod. Civ. 471, 472), se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione (Cod. Civ. 431), qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.


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