Art. 486 c.c. Codice Civile

Articolo 486. Durante i termini stabiliti dall’articolo precedente per fare l’inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell’Articolo 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità.

Se non compare, l’autorità giudiziaria nomina un curatore all’eredità affinche la rappresenti in giudizio (Cod. Proc. Civ. 78-80).


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