Art. 484 c.c. Codice Civile

Articolo 484. L’accettazione col beneficio d’inventario (Cod. Civ. 490 e seguenti, 510, 2830) si fa mediante dichiarazione, ricevuta (Cod. Civ. 1350) da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario (*) in cui si è aperta la successione (Cod. Civ. 456), e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale (*) (att. Cod. Civ. 52, 53).

Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione (Cod. Civ. 456, 459, 507 2° comma, 509 2° comma, 2648).

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).

Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e stato compiuto.

Se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

(*) Parole così sostituite dall’art.143, d. lgs 19 febbraio 1998, n.51.


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