Art. 483 c.c. Codice Civile

Articolo 483. L’accettazione dell’eredità non si può impugnare se è viziata da errore (Cod. Civ. 526, 1434 e seguenti).

Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede (Cod. Civ. 662 e seguente) non è tenuto a soddisfare i legati (Cod. Civ. 649 e seguenti) scritti in esso oltre il valore dell’eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli e dovuta (Cod. Civ. 536 e seguenti). Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.

L’onere di provare il valore dell’eredità incombe all’erede (Cod. Civ. 2697).


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