Art. 480 c.c. Codice Civile

Articolo 480. Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni (Cod. Civ. 487, 525, 2946) (*).

Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione (Cod. Civ. 456) e, in caso d’istituzione condizionale (Cod. Civ. 633 e seguenti), dal giorno in cui si verifica la condizione (Cod. Civ. 1353, 1359).

Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e venuto meno.

(*) Cfr. L. 19 maggio 1975, n.151, art.230 3° comma in cui si indica in tre anni il termine entro il quale il figlio naturale riconosciuto prima dell’entrata in vigore della legge deve far valere le proprie ragioni ereditarie sui beni della succesione.


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