Art. 479 c.c. Codice Civile

Articolo 479. Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato (Cod. Civ. 521).

La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta (Cod. Civ. 468 2° comma).


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