Art. 473 c.c. Codice Civile

Articolo 473. L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche (Cod. Civ. 11 e seguenti, 600) non può farsi che col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni della legge circa l’autorizzazione governativa (*).

Questo articolo non si applica alle società (Cod. Civ. 2247).

(*) L’Articolo 13.1, L. 15 maggio 1997, n.127, ha abrogato le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.


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