Art. 468 c.c. Codice Civile

Articolo 468. La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (Cod. Civ. 75) a favore dei discendenti (Cod. Civ. 580) dei figli legittimi (Cod. Civ. 231 e seguenti), legittimati (Cod. Civ. 280 e seguenti) e adottivi (Cod. Civ. 291 e seguenti), nonché dei discendenti dei figli naturali (Cod. Civ. 250 e seguenti) del defunto, e, nella linea collaterale (Cod. Civ. 75), a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

I discendenti (Cod. Civ.467) possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato (Cod. Civ. 519 e seguenti) all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci (Cod. Civ. 596 e seguenti) o indegni di succedere (Cod. Civ. 463) rispetto a questa (Cod. Civ. 740).


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