Articolo 447. Il credito alimentare non può essere ceduto (1260, 2751).
L’obbligo agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.
Articolo 447. Il credito alimentare non può essere ceduto (1260, 2751).
L’obbligo agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.
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